Italia: un giornalista non può essere ritenuto responsabile per i commenti di terzi sui social media

Italia: un giornalista non può essere ritenuto responsabile per i commenti di terzi sui social media - Digital

In this photo illustration, the Comments by Facebook logo is seen displayed on a smartphone screen with the Facebook logo in the background. (Photo by Igor Golovniov / SOPA Images/Sipa USA)No Use Germany.

In vista dell’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione italiana relativa al caso di Fabio Butera, un giornalista ritenuto responsabile per commenti pubblicati da altri in calce a un  post sulla sua pagina Facebook, ARTICLE 19 ribadisce che il compito della Corte e’ di  tutelare la libertà di espressione online. I giudici di merito hanno ordinato a Butera di risarcire i danni per non aver rimosso commenti di terzi, ritenendo che ne fosse a conoscenza ma avesse scelto di non intervenire. Confermare la decisione dei giudici delle corti di primo e secondo grado  sarebbe altamente preoccupante, poiché equivarrebbe a imporre obblighi di moderazione dei contenuti agli utenti comuni, creando gravi rischi per il dibattito pubblico e incentivando l’autocensura. ARTICLE 19 invita la Corte di Cassazione ad annullare la sentenza dei giudici di merito e a confermare che gli utenti non possono essere ritenuti responsabili per commenti di terzi. 

Il caso in oggetto, che ha avuto diversi sviluppi, riguarda una sfida fondamentale alla libertà di espressione online. 

Nell’agosto 2018, Fabio Butera, giornalista, pubblicava  un post sulla propria pagina Facebook criticando un articolo del giornalista Valentino Gonzato, il quale  sosteneva che i richiedenti asilo a Vicenza avessero protestato per ottenere un abbonamento alla pay-TV per guardare partite di calcio. Gonzato successivamente citava in giudizio  perdanni Butera nell’ambito di un procedimento civile per diffamazione. 

Nell’aprile 2023, il Tribunale di Verona stabiliva che il post di Butera non costituiva  diffamazione, in quanto basato su ricerche documentate effettuate nell’ interesse pubblico e su fatti veritieri. Tuttavia, il tribunale  condannava  Butera a pagare 33.000 euro di risarcimento (incluse le spese legali) a Gonzato per non aver rimosso commenti diffamatori pubblicati da terzi sotto il suo post su Facebook. Il tribunale  adottava questa decisione nonostante Butera non fosse stato sollecitato da alcun utente o altra parte a rimuovere i commenti dalla sua pagina. La Corte d’Appello di Venezia  confermava  tale decisione, ritenendo che la pubblicazione, da parte di Butera, di ulteriori contenuti sulla stessa pagina Facebook pochi giorni dopo dimostrasse che egli aveva letto i commenti oggetto del contendere e non li aveva eliminati. 

ARTICLE 19 ritiene che le decisioni del Tribunale di Verona e della Corte d’Appello di Venezia, che hanno ritenuto Butera responsabile per commenti di terzi, impongano di fatto obblighi di moderazione dei contenuti agli utenti dei social media per attività svolte da terzi sui loro account, con gravi ripercussioni sulla libertà di espressione online. 

In particolare, riteniamo che i giudici di merito non abbiano preso in considerazione gli standard internazionali sulla libertà di espressione applicabili al caso di specie. Evidenziamo in particolare le seguenti questioni. 

I giudici di merito hanno erroneamente esteso agli utenti ordinari dei social media gli standard di responsabilità degli intermediari  

Nell’Unione Europea, gli intermediari di Internet (come società di web hosting, fornitori di servizi Internet, motori di ricerca e piattaforme di social media) beneficiano di ampie esenzioni di responsabilità con riferimento  ai contenuti pubblicati dagli utenti. Questo consolidato quadro giuridico mira a proteggerli dall’essere ritenuti responsabili per contenuti illeciti pubblicati, salvo che ne abbiano conoscenza effettiva e non intervengano, tutelando così la libertà di espressione pur prevedendo alcuni obblighi di moderazione. 

Sebbene il caso riguardi un utente piuttosto che una piattaforma commerciale, è essenziale comprendere le ragioni di tali tutele da responsabilità per gli  intermediari. 

ARTICLE 19 sostiene da tempo che gli intermediari dovrebbero beneficiare di un’ampia immunità dalla  responsabilità per i contenuti pubblicati, poiché altrimenti sarebbero di fatto costretti a monitorare tutti i contenuti degli utenti e a valutarne la legalità, decisioni che dovrebbero spettare ad autorità giudiziarie indipendenti. Se gli intermediari fossero responsabili dei contenuti generati dagli utenti, avrebbero forti incentivi a rimuovere materiali perfettamente leciti e protetti dal diritto internazionale dei diritti umanial solo fine dievitare rischi legali. Pertanto, gli intermediari dovrebbero essere obbligati a rimuovere contenuti solo a seguito di un ordine da parte di un’autorità indipendente e imparziale che ne abbia accertato l’illegalità. Tale approccio  è ripreso dai  Manila Principles on Intermediary Liability, sviluppati da un consorzio di organizzazioni della società civile che lavorano per proteggere la libertà di espressione online. 

Esso è in parte recepito anche nel diritto dell’UE. Sebbene il principale regolamento  dell’UE che disciplina i servizi intermediari, il Digital Services Act (DSA), imponga obblighi a determinati intermediari, comprese le piattaforme online di grandi dimensioni, in materia di moderazione dei contenuti esso preserva il principio di esenzione condizionata dalla responsabilità stabilito dalla direttiva sull’E-Commerce. Ciò significa che i fornitori di servizi non sono responsabili dei contenuti generati dagli utenti, salvo che ne abbiano conoscenza effettiva. Tale conoscenza può essere accertata, ad esempio, quando un altro utente segnali il contenuto illecito all’intermediario. 

Pertanto, ritenere che Butera, un utente ordinario dei social media, possa essere responsabile per commenti pubblicati sotto i suoi contenuti produce il risultato paradossale di sottoporlo a uno standard più severo rispetto a quello degli intermediari, i quali sono spesso  aziende che gestiscono le piattaforme da un punto di vista commerciale e che mantengono  sistemi centralizzati di moderazione con maggiori risorse. 

Sebbene vi siano alcune questioni aperte su come le norme sulla responsabilità degli intermediari possano applicarsi a forme di moderazione decentralizzate e a gestione comunitaria e – dove alcuni utenti agiscono come moderatori di contenuto -, è palese che gli utenti ordinari restano esclusi dai regimi di responsabilità previsti dalle normative  UE. Oltre a questioni di equità e risorse, così come la responsabilità degli intermediari per contenuti di terzi ha gravi implicazioni per la libertà di espressione, sarebbe altreattanto preocupante ritenere utenti ordinari responsabili. 

Imponendo responsabilità per commenti di terzi i giudici di merito hanno limitato la libertà di espressione online  

ARTICLE 19 ritiene che confermare le decisioni delle corti di primo e secondo grado nel caso Butera e quindi imporre responsabilità ad utenti dei social media per commenti altrui comporterebbe numerose conseguenze negative per la libertà di espressione. In particolare: 

  • Gli utenti non hanno la competenza necessaria per valutare i contenuti: come le aziende, anche gli utenti individuali non sono né attrezzati né legittimati a stabilire se i contenuti pubblicati da altri sui propri account siano leciti. Nei casi di diffamazione, come quello di Butera, è particolarmente difficile per un giornalista o qualsiasi utente valutare l’accuratezza delle affermazioni di terzi senza accesso a tutti i fatti rilevanti. Per questo la responsabilità dovrebbe ricadere solo su chi ha formulato le affermazioni contestate. 
  • Imposizione di un onere inaccettabile per gli utenti: imporre tale obbligo graverebbe eccessivamente sugli utenti. Per evitare di incorrere in responsabilità, essi potrebbero disabilitare i commenti o eliminare contenuti potenzialmente rischiosi, anche se leciti e protetti dagli standard internazionali della libertà d’espressione. Tuttavia, le sezioni dei commenti sono una parte essenziale dell’interazione online: permettono la condivisione di informazioni, lo scambio di idee e il dibattito. Le sezioni dei commenti espongono inoltre gli utenti a punti di vista differenti permettendo risposte dirette e critiche al contenuto pubblicato, rappresentando sia uno spazio per il dibattito sia fonti di informazioni. Pertanto, se gli utenti dovessero rimuovere queste sezioni per ridurre il rischio a proprio carico, questo atteggiamento potrebbe essere qualificato come una forma di auto censura in quanto equivarrebbe a restringeresia  il loro diritto a ricevere informazioni ed opinioni sia il diritto alla libertà d’espressione di altri utenti.

  • Monitoraggio oneroso in termini di risorse: i giornalisti che pubblicano contenuti di interesse pubblico possono generare ampio dibattito ,   attirando, a volte, migliaia di commenti. Monitorarli tutti, specialmente nel caso di  post che generano un ampio dibattito , richiederebbe la disponibilità di ingenti risorse . Se da un lato e’ vero che in questi casi apparirebbe particolarmente irragionevole per una corte concludere che l’autore di un post abbia una conoscenza efettiva di tutti i commenti di terzi, la soglia per stabilire tale conoscenza  e conseguente onere a carico dell’utente resta poco chiara. Considerata la crescente centralità dei social media ai fini delll’accesso alle informazioni e il crescente affidamento, da parte dei giornalisti, su tali piattaforme per dare visibilità ai loro contenuti, risulterebbe  problematico costringere questi ultimi a scegliere tra ottenere visibilità ed interazione con il proprio lavoro da parte degli utenti, da un lato, e rischio legale legato alla  pubblicazione contenuto di interesse pubblico, come riconosciuto dalla corte in questo caso, dall’altro.

 

Esiste inoltre il rischio concreto che tale responsabilità venga strumentalizzata per colpire giornalisti, organizzazioni della società civile o utenti: alcuni individui potrebbero pubblicare commenti appositamente per esporre l’autore o la sua organizzazione a responsabilità legali. Tattiche simili sono state utilizzate in passato, quando leggi sul copyright or sulla privacy sono state utilizzate per affermare che articoli giornalistici infringevano la properietà intellettuale o regole di protezione dei dati, portando cosi alla rimozione di notizie critiche da internet o dagli archivi di notizie.   

La decisione dei giudici di merito potrebbe risultare in violazione  dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo  

La Corte europea dei diritti dell’uomo si è più volte pronunciata sulla compatibilità della responsabilità per commenti di terzi con la libertà di espressione come garantita dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. La  giurisprudenza su questo tema è ancora in evoluzione. 

Mentre in alcune sentenze, tra cui  Delfi AS c. Estonia, criticate da ARTICLE 19, la Corte non ha riscontrato violazione nel caso di  unportale di notizie di grandi dimensioniconsiderato responsable per non aver rimosso prontamente dalla propria piattaforma un contenuto ritenuto illegale, la stessa Corte ha tuttavia stabilito   criteri di proporzionalità critici. Questi includono la considerazione del contesto rilevante per i commenti, le misure adottate per rimuoverlo, la possibilità di considerare gli autori dei commenti responsabili e le conseguenze per il convenuto. La Corte ha inoltre sottolineato la professionalità della gestione e la natura commerciale di Delfi, distinguendolo da altri forum meno strutturati e suggerendo che gli utenti ordinari non dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi di responsabilità. 

Il caso non riguarda altri forum su internet dove commenti di terzi possono essere disseminati, per esempio un un fórum di discussioni online o una bacheca dove gli utenti possono liberamente diffondere le proprie idee su qualunque tema senza che la discussione sia canalizzate da un moderatore ; o  piattaforme social dove il fornitore della piattaforma non offre nessun contenuto e dove il fornitore di contenuto è un individuo che gestisce un sito web o un blog come hobby.  

In pronunce successive, come MTE e Index.hu c. Ungheria e Jezior c. Polonia, la Corte ha invece riscontrato violazioni dell’articolo 10 della Convenzione Europea per i Diritti Umani,  in casi di attribuzione di responsabilità in contesti meno seri o con riferimento a  siti non-commerciali, enfatizzando il rischio di sovraccaricare gli intermediari ed avere un effetto disuassivo  sull’esercizio della libertà di espressione. 

Una decisione più problematica della Corte Europea è Sanchez c. Francia. In questa pronuncia  la Corte ha confermato la responsabilità penale di un político locale per i commenti sulla sua pagina Facebook in qualità del suo ruolo e della sua responsabilità in quanto figura publica impegnata in una campagna elettorale, e quindi in base a circostanze diverse da quelle di  un giornalista o di un utente ordinario. 

Infine, in una recente decisione, Pătraşcu c. Romania, che presenta somiglianze con il caso  Butera, la Corte ha stabilito che l’accusa di diffamazione a causa di commenti di terzi costituisce una  violazione del diritto alla libertà d’espressione di un utente ordinario dei social media Il caso riguardava un appellante a cui era stato ordinato dalla Corte Suprema della Romania di cancellare i commenti lasciati da terzi sul suo blog e pagina Facebook e pagare risarcimento a due impiegati dell’Opera Nazionale di Bucarest,dopo aver riportato uno scandalo relativo a detta Opera che aveva generato un siginifcativo dibattito pubblico online. La Corte Europea ha riscontrato una violazione del diritto alla libertà d’espressione dell’appellante. Anche se questa decisione si basa sulla mancanza di base giuridica sufficientemente chiara e dettagliata relativa al diritto rumeno piuttosto che sulla giurisprudenza della Corte europea, il caso evidenzia come la Corte abbia una posizione conservatrice rispetto all’estensione del regime di responsabilità agli utenti in assenza di un chiaro quadro giuridico .    

Nel complesso, ARTICLE 19 ritiene che la giurisprudenza della Corte Europea escluda un approccio uniforme che imponga agli utenti ordinari come Butera le stesse responsabilità degli intermediari e delle piattaforme commerciali. 

Riteniamo che, considerato il profilo di Butera come giornalista che usa Facebook per commenti, il suo utilizzo di Facebook per condividere commenti non può essere equiparato ad una testata commerciale con molte più risorse per la moderazione dei contenuti.  

Inoltre, nonostante il tema dell’immigrazione sia spesso delicato e di peso politico, Butera non stava svolgendo una campagna elettorale che potesse essere ragionevolmente collegata ad un maggior rischio di commenti infiammatori o dannosi. Infine, l’importo del risarcimento (33.000 euro) è particolarmente elevato ed eccede altri importi considerati proporzionati, quali Delfi (320 euro) e Sanchez (4.000 euro, incluse le spese della controparte).  

 

Raccomandazioni di ARTICLE 19 

Indipendentemente da come la complessa giurisprudenza della Corte Europea possa essere applicata al caso di Butera, ARTICLE 19 ritiene che la Corte di Cassazione italiana debba annullare la decisione della Corte d’Appello e affermare che gli utenti dei social media non possono essere ritenuti responsabili per commenti altrui. Nonostante i social media creino senza dubbio problematiche con riferimento al dibattito pubblico, essi  restano uno spazio fondamentale per il dibattito democratico e l’interazione pubblica, come anche  per l’interazione tra giornalisti e il loro pubblico. 

La Corte di Cassazione dovrebbe tutelare questi spazi, rigettare  l’idea che gli individui debbano controllare i contenuti altrui e difendere la libertà di espressione. 

 

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